Art. 4

In vigore dal 27 dic 1971
Le delegazioni di spiaggia di Fezzano, del compartimento marittimo di La Spezia, di San Menaio, del compartimento marittimo di Manfredonia, di Torrette, del compartimento marittimo di Ancona, di Malfa, del compartimento marittimo di Messina e di Capo Molini, del compartimento marittimo di Catania, sono soppresse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-14;963#art-4

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