Art. 10
In vigore dal 27 dic 1971
Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1971
SARAGAT
ATTAGUILE - COLOMBO - TANASSI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 90 - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-14;963#art-10