Art. 1
In vigore dal 17 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33: è abrogato e sostituito dal seguente:
"La facoltà di farmacia rilascia la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche".
Dopo l'art. 35 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
Art. 36. - Durata del corso di studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.
Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 37. - Sono insegnamenti fondamentali:
Biennio di studi propedeutici:
1) Analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
4) Chimica-fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
* 6) Chimica organica I;
7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.
Triennio di studi di applicazione:
11) Analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
* 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintesi dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.
Insegnamenti complementari:
1) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
2) Chimica dei prodotti dietetici;
3) Chimica dei prodotti cosmetici;
4) Impianti per laboratori galenici;
5) Microchimica;
6) Mineralogia;
7) Zoologia e parassitologia;
8) Chimica tossicologica;
9) Fisiologia vegetale;
10) Idrologia;
11) Scienza dell'alimentazione.
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia. Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta tra i corsi complementari.
La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.
L'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta di natura sperimentale svolta su un argomento concernente una delle materie del corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 157. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-11;660#art-1