Art. 1
In vigore dal 17 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 241, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la "Scuola di specializzazione in medicina tossicologica" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in tossicologia medica".
L'art. 257, relativo alla "Scuola di specializzazione in medicina tossicologica" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in tossicologia medica", è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in tossicologia medica
Art. 257. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in tossicologia medica è di tre anni.
Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:
1° Anno:
Chimica tossicologica con esercizi;
Tossicologia generale;
Tossicologia sperimentale con esercizi, I.
2° Anno:
Tossicologia sistematica;
Caricerogenesi da agenti chimici;
Teratogenesi da agenti chimici;
Tossicologia sperimentale con esercizi, II;
Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, I.
3° Anno:
Diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, II;
Tecniche di rianimazione in tossicologia;
Legislazione, in campo tossicologico.
Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati che vengono ricoverati nella clinica saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di intossicazioni singole e collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali e di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso a seconda del giudizio del direttore.
Alla fine del 1°, 2° e 3° anno, avranno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti, e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (e clinica) su argomenti di tossicologia.
L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia.
Per l'iscrizione al corso di Specializzazione, i candidati dovranno dar prova di avere nozioni di cultura tossicologica nell'esame di ammissione.
Il numero degli iscritti è stabilito in cinque per ogni anno di corso (totale quindici iscritti).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 158. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-11;659#art-1