Art. 1

In vigore dal 14 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Università libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato per le tabelle B e C come appresso: TABELLA B Numero dei posti Posti di assistente di ruolo: ------- Facolta di lettere e filosofia............. 7 Facolta di economia e commercio con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere........ 12 Facolta di giurisprudenza................ 7 Facolta di scienze politiche.............. 4 Facolta di medicina e chirurgia............. 5 La tabella C è modificata nel senso che è aggiunto un posto di direttore amministrativo di 1ª classe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1971 SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 139. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-11;630#art-1

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