Art. 1

In vigore dal 10 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 58: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Etnomusicologia; Storia della musica; Archivistica; Biblioteconomia e bibliografia; Archeologia medioevale; Storia delle dottrine politiche; Filosofia del linguaggio; Psicologia del linguaggio; Fonetica generale e sperimentale; Lingua e letteratura catalana; Geografia umana; Geografia regionale; Geografia politica ed economica; Storia dell'arte greca e romana; Storia del movimento sindacale; Lingua e letteratura giapponese; Filologia slava. Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Etnomusicologia; Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne; Psicologia del linguaggio; Storia della filosofia moderna e contemporanea; Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa; Psicologia dell'apprendimento; Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche; Psicodiagnostica; Psicologia sperimentale; Pedagogia comparata; Ortopedagogia; Letteratura per l'infanzia; Pedagogia sperimentale. Art. 60: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Filologia inglese; Filosofia del linguaggio; Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne; Psicologia del linguaggio; Fonetica generale e sperimentale; Lingua e letteratura catalana; Filologia slava; Lingua e letteratura giapponese. Art. 78, relativo alle norme dell'esame di laurea in fisica è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale". Art. 79, relativo alle norme dell'esame di laurea del corso di studi in matematica è modificato nel senso che la lettera c) è abrogata e sostituita nel modo seguente: "c) della discussione di una tesina preparata dallo studente su di un argomento attinente ad una disciplina diversa da quella cui si riferisce il lavoro scritto". L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La parte a) deve precedere le parti b) e c)". Art. 92, relativo alle norme dell'esame di laurea è modificato nel senso che è soppresso il seguente comma: "Il candidato alla laurea in chimica deve sostenere una prova pratica consistente in una analisi qualitativa, in una quantitativa ed in un saggio di riconoscimento di sostanze organiche". Art. 115, relativo alle modalità per gli esami di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in farmacia consiste in una prova pratica e in un esame orale. La prova pratica verte sopra una preparazione di tecnica farmaceutica relativa all'esercizio della professione in farmacia, con riconoscimento e controllo di qualità delle sostanze impiegate nella preparazione. Il candidato deve presentare almeno 15 giorni prima dell'esame di laurea dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia cui si riferisce. L'esame orale comprende la discussione della dissertazione e della prova pratica ed un esame professionale nel quale il candidato deve dimostrare la sua conoscenza sui medicamenti contenuti nella farmacopea ufficiale, sulla ricettazione e su quelle parti della legislazione sanitaria che hanno attinenza con la farmacia". Art. 283, relativo alla scuola per terapisti della riabilitazione (scuola diretta a fini speciali) è modificato nel senso che la lettera c) è abrogata e sostituita dalla seguente: "c) quietanza comprovante il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi prescritti (immatricolazione 5.000, tassa annuale di iscrizione 18.000, soprattassa annuale di esame 7.000, contributo di riscaldamento 2.000, libretto 1.000, contributo di laboratorio 80.000, contributo studenti 1.000". Art. 284, relativo alla predetta scuola è abrogate e sostituito dal seguente: "Per ottenere il rilascio del diploma, gli interessati dovranno presentare: a) domanda diretta al rettore in carta bollata; b) quietanza comprovante il pagamento di L. 3.000 per soprattassa esame di diploma; c) quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di diploma di L. 6.000; d) quietanza comprovante il pagamento per stampa diploma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 128. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-11;615#art-1

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