Art. 1

In vigore dal 9 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto, 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Anatomia topografica; Anestesiologia e rianimazione; Audiologia; Biometria e statistica sanitaria; Chimica e microscopia clinica; Chirurgia d'urgenza; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Chirurgia sperimentale; Ematologia; Endocrinologia; Fisiopatologia respiratoria; Neurochirurgia; Neuropsichiatria infantile; Psicologia; Semeiotica chirurgica; Tecnica e diagnostica istopatologica; Tossicologia; Virologia; Malattie dell'apparato cardio-vascolare; Nefrologia medica; Oncologia sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 124. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-11;614#art-1

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