Art. 1
In vigore dal 21 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto internazionale privato e processuale;
Organizzazione internazionale.
Art. 66: All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.
Art. 67: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.
Art. 68: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.
Art. 87: è modificato nel senso che l'istituto di botanica con annesso orto, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene scisso in due distinti istituti con le denominazioni: "Istituto di botanica" e "Istituto dell'orto botanico".
Art. 110: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di farmacia sono aggiunti i seguenti:
Istituto di fisiologia generale;
Istituto di chimica biologica.
Art. 112: è modificato nel senso che è abrogata la propedeuticità che prevede che non si può sostenere l'esame di igiene se non si sono superati gli esami di fisiologia generale, chimica generale ed inorganica e chimica organica. È abolita inoltre la propedeuticità dell'esame di fisiologia generale nei riguardi di fisica e di anatomia umana.
Art. 380 (ex 369), relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:
"Gli iscritti all'uno o all'altro dei due indirizzi possono chiedere la biennalizzazione di due insegnamenti - con facoltà di dare esami annuali - fermo restando il numero minimo di cinque esami per l'indirizzo a) e e di quattro esami per l'indirizzo b).
Art. 382 (ex 371): è aggiunto il seguente comma:
"Nel biennio devono sostenersi almeno cinque esami da scegliersi fra gli insegnamenti sopraindicati".
Art. 383 (ex 372): il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Nel biennio devono sostenersi almeno quattro esami - due per ogni anno di iscrizione - da scegliersi fra gli insegnamenti sottoindicati".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 8. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-08;689#art-1