Art. 1
In vigore dal 17 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2069, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938; n: 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta.
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, relativi alla scuola di perfezionamento in statistica sanitaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 247. - Alla scuola sono ammessi:
a) i laureati in scienze statistiche, in medicina e chirurgia, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in chimica, in ingegneria, in architettura e in giurisprudenza;
b) i diplomati in statistica, i funzionari ed operatori di enti pubblici e privati interessati a problemi di sanità pubblica.
Art. 248. - La scuola di perfezionamento in statistica sanitaria ha la durata di due anni.
Per coloro che richiedono l'iscrizione in base al comma b) dell'art. 247 la durata del corso è di un anno.
Art. 249. - L'ordine degli studi comprende insegnamenti fondamentali ed altri complementari per una più approfondita informazione e preparazione di studio.
Gli iscritti alla scuola di perfezionamento hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni al fine di ottenere l'attestato di frequenza per l'ammissione agli esami.
I corsi sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche e da visite presso istituti e centri specializzati nella ricerca statistica.
Art. 250. - Le materie di insegnamento fondamentali sono:
1° Anno:
1) Statistica sanitaria;
2) Elementi di metodologia statistica;
3) Demografia;
4) Nozioni di calcolo delle probabilità;
5) Elementi di biologia;
6) Elementi di fisiologia;
7) Elementi di patologia;
8) Elementi di genetica;
9) Elementi di architettura sanitaria.
2° Anno:
1) Metodi statistici applicati alla biologia ed alla medicina;
2) Elementi di farmacologia sperimentale;
3) Calcolo meccanografico ed elettronico;
4) Statistica demografica e patologica;
5) Statistica dell'organizzazione igienico-sanitaria;
6) Statistica medica;
7) Le rilevazioni statistiche nella sicurezza sociale;
8) Epidemiologia della patologia umana;
9) Sociologia sanitaria e sanità, pubblica.
Le materie d'insegnamento complementari sono:
1) Elementi di matematica;
2) Applicazione operativa degli elaborati elettronici in bio-medicina;
3) Antropometria;
4) Psicometria;
5) Ecologia;
6) Programmazione sanitaria;
7) Biocibernetica;
8) Ricerca operativa in campo sanitario.
In riferimento alle predette materie, ciascun iscritto è tenuto alla presentazione di un piano di studio al consiglio della scuola.
Il consiglio dovrà fornire preventivamente tutte le indicazioni utili alla stesura dei piani riservandosi di disporre eventuali modifiche ai fini dell'accoglimento definitivo.
Art. 251. - Gli iscritti che rientrano nel comma b) dell'art. 247 dovranno presentare un piano di studio comprendente l'elenco di almeno 11 insegnamenti scelti fra la rosa dei fondamentali e complementari.
A coloro che avranno superato gli esami relativi al piano di studio approvato dal consiglio dei docenti della scuola verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto.
Art. 252. - Gli iscritti che rientrano nel comma a) dell'art. 247 sono tenuti alla presentazione di un piano di studio comprendente gli esami fondamentali previsti, ed almeno tre esami complementari a scelta del candidato. Nella valutazione dei piani di studio, il consiglio della scuola, in rapporto alla laurea ed al curriculum universitario, si riserva la facoltà di esonerare, dalla frequenza e dal relativo esame di alcuni insegnamenti.
Per il conseguimento del diploma si dovrà altresì presentare e discutere una dissertazione su di un argomento originale, concernente uno degli insegnamenti indicati nel programma di studio, dinanzi ad una commissione costituita da sette docenti della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 159. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-08;658#art-1