Art. 1
In vigore dal 16 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto fallimentare;
Diritto penale commerciale;
Istituzioni di diritto pubblico;
Scienza dell'amministrazione;
Teoria generale del diritto;
Storia dei sistemi di relazione fra Stato e Chiesa;
Teoria generale del processo.
Art. 38: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Scienza dell'ortogenesi;
Scienza dell'alimentazione;
Ottica fisiopatologica;
Oncologia sperimentale;
Biologia molecolare;
Dermatologia sperimentale;
Tossicologia;
Virologia;
Biofisica;
Epidemiologia.
Art. 141, relativo alla scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool è modificato nel senso che è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Su proposta della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, udito il consiglio della scuola, il senato accademico può ammettere alla scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 162: - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-08;643#art-1