Art. 1
In vigore dal 8 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
: all'elenco dei seminari delle facoltà di lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Seminario di letteratura italiana;
Seminario di letteratura latina;
Seminario di storia;
Seminario di storia dell'arte;
Seminario di letteratura araba;
Seminario di letteratura cinese;
Seminario di letteratura giapponese;
Seminario di letteratura ebraica;
Seminario di letteratura hindi;
Seminario di letteratura iranica.
Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia dell'arte contemporanea.
Art. 20: all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature orientali il n. 1) è modificato nel modo seguente:
1) una prima lingua e letteratura orientale (da scegliere fra l'araba, l'ebraica, la cinese, la giapponese o la hindi).
Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di "Caucasologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 121. - PASQUALUCCI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-08;609#art-1