Art. 1

In vigore dal 8 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: : all'elenco dei seminari delle facoltà di lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Seminario di letteratura italiana; Seminario di letteratura latina; Seminario di storia; Seminario di storia dell'arte; Seminario di letteratura araba; Seminario di letteratura cinese; Seminario di letteratura giapponese; Seminario di letteratura ebraica; Seminario di letteratura hindi; Seminario di letteratura iranica. Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Storia delle dottrine politiche; Storia delle tradizioni popolari; Storia dell'arte contemporanea. Art. 20: all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature orientali il n. 1) è modificato nel modo seguente: 1) una prima lingua e letteratura orientale (da scegliere fra l'araba, l'ebraica, la cinese, la giapponese o la hindi). Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di "Caucasologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 121. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-08;609#art-1

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