Art. 1
In vigore dal 26 ott 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
.
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa già costruite o da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma, sono dichiarati di pubblica utilità.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;809#art-1