Art. 1
In vigore dal 18 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 88, 89, 90, 91 e 92, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia
Art. 88. - La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.
Art. 89. - Le materie del corso sono le seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso d'operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica;
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.
Le materie sopraelencate sono così distribuite:
1° Anno:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Patologia speciale chirurgica;
3) Semeiotica chirurgica;
4) Anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
5) Chirurgia sperimentale;
6) Anestesia e rianimazione;
7) Ricerche di laboratorio.
2° Anno:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Patologia speciale chirurgica;
3) Semeiotica chirurgica;
4) Anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
5) Fisiopatologia chirurgica;
6) Trattamento pre e post-operatorio;
7) Anatomia ed istologia patologica.
3° Anno:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Patologia speciale chirurgica;
3) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
4) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
5) Radiologia;
6) Anatomia ed istologia patologica.
4° Anno:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Chirurgia ginecologica;
3) Chirurgia urologica;
4) Neurochirurgia;
5) Traumatologia e ortopedia;
6) Chirurgia pediatrica.
5° Anno:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Chirurgia toracica;
3) Chirurgia cardiovascolare;
4) Chirurgia riparativa e plastica;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Medicina legale.
Art. 90. - I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche obbligatorie. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di settantacinque iscritti. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.
Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghe a quelli degli assistenti.
La frequenza nelle sale operatorie che è obbligatoria inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva degli interventi operatori.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
Art. 91. - L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali che sono i seguenti:
1° Anno:
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio;
Chirurgia sperimentale.
2° Anno:
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Semeiotica chirurgica.
3° Anno:
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica.
4° Anno:
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.
5° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia plastica e riparativa;
Medicina legale.
Art. 92. - Alla fine del corso l'allievo, dovrà sostenere un esame generale di profitto e l'esame di diploma. Questo consisterà nella stesura di una tesi scritta svolta su argomento concordato col direttore della scuola che verrà discussa e in una prova pratica su un caso clinico.
Dopo l'art. 216 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia.
Scuola di specializzazione in microbiologia
Art. 217. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano a questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
Possono esservi ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche.
Il corso ha la durata di tre anni e si svolge presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia.
Gli iscritti a ciascun anno non potranno superare il numero di 10.
Nel caso che le domande fossero in numero maggiore, verrà effettuata una selezione mediante una graduatoria formulata sulla base della valutazione dei titoli e del risultato di prove d'esame. Potranno essere ammesse abbreviazioni del corso di un anno per coloro che fossero in possesso del diploma di specialista in igiene o di medico laboratorista.
La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di microbiologia.
Art. 218. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Chimica microbiologica;
Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
Analisi statistica del dosaggio biologico;
Genetica dei microorganismi;
Metodi e dosaggi microbiologici.
2° Anno:
Immunologia;
Batteriologia speciale;
Protozoologia;
Virologia generale e tecnica virologica.
3° Anno:
Virologia speciale;
Microbiologia degli alimenti;
Microbiologia industriale;
Micologia.
Art. 219. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni degli insegnamenti ufficiali della scuola. Il direttore può stabilire che, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola siano tenuti corsi di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Gli iscritti devono superare tutti gli esami delle materie del primo anno per essere ammessi al secondo e tutti quelli delle materie del secondo per essere ammessi al terzo.
L'esame di diploma consisterà nella stesura e discussione di una tesi scritta su tema concordato col direttore della scuola e di una prova pratica.
I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza della scuola. Se anche al secondo esame non fosse loro riconosciuti l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 165. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;676#art-1