Art. 1
In vigore dal 18 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 108 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e inserito il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale.
Scuola di specializzazione in patologia generale
Art. 109. - Alla scuola di specializzazione in patologia generale vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche e di altre facoltà, nel cui ordinamento degli studi è inserito l'insegnamento di patologia generale.
Il corso ha la durata di tre anni. Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di dieci.
Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i richiedenti sarà fatta in base a concorso interno, per esame.
A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per i singoli anni di corso, possono essere ammessi al secondo corso direttamente i richiedenti sufficientemente forniti di titoli attinenti alla patologia generale (assistenti volontari di patologia generale o affini; specializzati in altre discipline affini alla patologia generale; ecc.).
I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Biologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche);
2) Patologia istochimica;
3) Patologia delle infezioni;
4) Laboratorio di patologia generale (triennale).
2° Anno:
1) Patologia delle infezioni;
2) Immunologia;
3) Fisiopatologia sistemica (biennale) (fisiopatologia della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione);
4) Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua; e dei minerali e dei bioregolatori);
5) Laboratorio di patologia generale.
3° Anno:
1) Fisiopatologia sistemica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino);
2) Patologia oncologica;
3) Laboratorio di patologia generale.
Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli esami di ciascuna delle materie suindicate.
Per conseguire il diploma di specializzazione in patologia generale, al termine del corso triennale, oltre ad avere superato tutti gli esami delle singole materie, è di obbligo presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale elaborata nello istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 171. - PASQUALUCCI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;674#art-1