Art. 1
In vigore dal 17 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di "Anestesiologia" muta denominazione in quella di "Anestesiologia e rianimazione".
Art. 31: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:
Lingua inglese \ insegnamenti aggiuntivi ma non sostitutivi Lingua tedesca / di altri insegnamenti complementari.
Art. 35: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
Lingua inglese \ insegnamenti aggiuntivi ma non sostitutivi Lingua tedesca / di altri insegnamenti complementari.
Art. 39: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "Separazione degli isotopi".
Art. 42: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:
Teoria dei gruppi;
Algebra omologica;
Equazioni differenziali;
Teoria spettrale;
Topologia algebrica;
Didattica della matematica;
Critica dei principi;
Meccanica celeste;
Meccanica dei continui;
Teoria dei linguaggi;
Complementi di analisi numerica.
Art. 45: il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento biennale di botanica comporta un esame alla fine di ogni anno: uno sulla parte generale ed uno sulla parte sistematica".
Art. 47: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Genetica di popolazioni;
Enzimologia;
Chimica fisica;
Psicobiologia;
Virologia;
Micologia;
Fitogeografia;
Chimica clinica;
Embriologia comparata;
Parassitologia;
Biologia marina;
Entomologia agraria;
Patologia vegetale;
Genetica dei microorganismi;
Biologia molecolare;
Farmacologia applicata e tossicologia;
Citologia.
Art. 48: il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento biennale di botanica comporta un esame alla fine di ogni anno: uno sulla parte generale, uno sulla parte sistematica.
Quelli di zoologia e fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio".
Art. 266, relativo alla scuola per tecnici di istituti medico-biologici, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Possono essere ammessi alla scuola allievi in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per la ammissione ai corsi universitari".
Art. 280, relativo alla scuola speciale per ortottiste, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Possono essere ammesse alla scuola allieve di età non inferiore ai diciassette anni, di sana costituzione, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 163. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;656#art-1