Art. 1
In vigore dal 14 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Geografia Fisica;
Geografia politica ed economica;
Applicazioni di geografia;
Storia religiosa dell'Oriente cristiano Filologia semitica;
Lingua e letteratura araba;
Archivistica.
Art. 71: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
Storia e grammatica storica della lingua inglese;
Storia e grammatica storica della lingua tedesca;
Storia e grammatica storica della lingua francese;
Storia e grammatica storica della lingua spagnola;
Storia e grammatica storica della lingua neo-greca.
Art. 73, relativo all'esame di laurea dei corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina artistica, o geografica, o letteraria, o storica, o linguistica per la laurea in lettere; una disciplina filosofica o storica per la laurea in filosofia, e una lingua e letteratura straniera moderna per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella facoltà".
Art. 78, relativo ai seminari e agli istituti che appartengono alla facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che il "Seminario di lingue e letterature straniere moderne" è soppresso; al suo posto vengono istituiti i seguenti due istituti:
Istituto di lingue e letterature romanze;
Istituto di anglistica e germanistica.
Art. 86: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Psicolinguistica;
Psicologia comparata;
Storia della critica letteraria;
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia economica;
Storia della critica d'arte.
Art. 87: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Psicolinguistica;
Psicologia comparata;
Psicologia dinamica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia economica;
Storia della critica d'arte.
Art. 90, relativo al corso di studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso.
Art. 92, relativo al suddetto diploma è soppresso.
Art. 120: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e aggiunto il seguente:
Farmacologia.
Art. 123: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente:
Cristallografia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 137. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;627#art-1