Art. 1

In vigore dal 14 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Geografia Fisica; Geografia politica ed economica; Applicazioni di geografia; Storia religiosa dell'Oriente cristiano Filologia semitica; Lingua e letteratura araba; Archivistica. Art. 71: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti: Storia e grammatica storica della lingua inglese; Storia e grammatica storica della lingua tedesca; Storia e grammatica storica della lingua francese; Storia e grammatica storica della lingua spagnola; Storia e grammatica storica della lingua neo-greca. Art. 73, relativo all'esame di laurea dei corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina artistica, o geografica, o letteraria, o storica, o linguistica per la laurea in lettere; una disciplina filosofica o storica per la laurea in filosofia, e una lingua e letteratura straniera moderna per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella facoltà". Art. 78, relativo ai seminari e agli istituti che appartengono alla facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che il "Seminario di lingue e letterature straniere moderne" è soppresso; al suo posto vengono istituiti i seguenti due istituti: Istituto di lingue e letterature romanze; Istituto di anglistica e germanistica. Art. 86: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Psicolinguistica; Psicologia comparata; Storia della critica letteraria; Biblioteconomia e bibliografia; Storia economica; Storia della critica d'arte. Art. 87: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Psicolinguistica; Psicologia comparata; Psicologia dinamica; Biblioteconomia e bibliografia; Storia economica; Storia della critica d'arte. Art. 90, relativo al corso di studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso. Art. 92, relativo al suddetto diploma è soppresso. Art. 120: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e aggiunto il seguente: Farmacologia. Art. 123: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente: Cristallografia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 137. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;627#art-1

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