Art. 1
In vigore dal 12 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "Storia delle tecniche artistiche".
Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di "Storia della logica".
Art. 46: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "Storia della filosofia morale".
Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Gastroenterologia;
Epidemiologia.
Art. 58, relativo al corso di laurea in matematica, nell'elenco degli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio l'insegnamento di "Calcolo numerico" (con esercitazioni) dal 4° anno passa al 3° anno, mentre lo insegnamento complementare di cui al n. 4) passa dal 3° al 4° anno.
All'elenco degli insegnamenti complementari del II gruppo sono aggiunti i seguenti:
Indirizzo generale:
Geometria differenziale;
Logica matematica;
Teoria del potenziale.
Indirizzo didattico:
Didattica della fisica;
Didattica delle scienze naturali.
Indirizzo applicativo:
Linguaggi programmativi e programmazione;
Struttura dei calcolatori.
Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:
Indirizzo didattico:
Fisica terrestre.
Indirizzo applicativo:
Fisica terrestre.
Nello stesso art. 58 le propedeuticità dei punti 2) e 3) sono così modificate:
2) L'esame di geometria I deve precedere quello di geometria II e questo deve precedere l'esame di istituzioni di geometria superiore.
3) L'esame di meccanica razionale deve precedere quello di istituzioni di fisica matematica.
Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "Paleontologia vegetale".
Art. 63: è aggiunto il seguente comma: "Oltre alle esercitazioni che sono comprese fra i corsi fondamentali per le lauree in scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, col manifesto degli studi saranno prescritte annualmente altre esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla facoltà".
Art. 104: all'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in storia, indirizzo storia antica, sono aggiunti:
Storia del mediterraneo antico-orientale;
Storia dell'economia antica;
Esegesi delle fonti di storia greca e romana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 150. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;623#art-1