Art. 1
In vigore dal 8 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, i posti di professore universitario di ruolo, istituiti, per l'anno accademico 1966-67, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il verbale dell'adunanza del 26-29-30 ottobre 1970, nella quale la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia generale venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica;
Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica, anziché per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 42. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;468#art-1