Art. 1
In vigore dal 5 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, con la quale sono stati istituiti, fra l'altro, nuovi posti di tecnici laureati per gli istituti universitari;
Considerato che i posti di tecnico laureato di nuova istituzione sono cinquanta;
Considerato il numero dei posti da riservare, ai sensi degli articoli 14 e 29 della predetta legge 3 giugno 1970, n. 380;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I trentotto posti di tecnico laureato istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970, con la legge 3 giugno 1970, n. 380, sono ripartiti come appresso:
Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BARI
Centro di calcolo elettronico (per il servizio di meccanizzazione centrale)............................. 1 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Facoltà di chimica industriale:
Istituto di chimica fisica e spettroscopia............ 1
UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di botanica....................... 1 Facoltà di giurisprudenza:
Istituto di diritto della navigazione.............. 1
UNIVERSITÀ DI CATANIA
Facoltà di agraria:
Istituto di orticoltura e floricoltura.............. 1 Facoltà di scienze politiche:
Istituto di scienze sociologiche................. 1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di endocrinologia e medicina costituzionale....... 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di geologia e paleontologia............... 1 Facoltà di giurisprudenza:
Istituto di diritto agrario comparato.............. 1 Facoltà di lettere e filosofia:
Istituto di storia dell'arte................... 1
UNIVERSITÀ DI MESSINA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di clinica neurologica................. 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di chimica analitica.................. 1
UNIVERSITÀ DI MILANO
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di patologia speciale medica.............. 1 Facoltà di agraria:
Istituto di industrie alimentari................. 1 Istituto di biochimica generale (laurea in scienze alimentari).. 1 Facoltà di medicina veterinaria:
Istituto di zootecnica generale................. 1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di farmacologia..................... 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di chimica organica................... 1 Facoltà di ingegneria:
Istituto di chimica industriale e impianti chimici........ 1 Facoltà di farmacia:
Istituto di chimica farmaceutica II............... 1 Facoltà di agraria:
Istituto di entomologia..................... 1 Istituto di coltivazioni arboree................. 1 Facoltà di medicina veterinaria:
Istituto di patologia aviare................... 1 Facoltà di giurisprudenza:
Istituto di procedura penale................... 1 Centro studi romanistici..................... 1 Istituto di diritto civile.................... 1
UNIVERSITÀ DI PADOVA
Facoltà di agraria:
Istituto di estimo rurale e contabilita............. 1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di chimica biologica.................. 1
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di scienze politiche:
Istituto di economia e finanza.................. 1
UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di clinica ostetrica I................. 1 Istituto di patologia medica II................. 1 Istituto di clinica dermatologica................ 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di chimica analitica II................. 1 Scuola di ingegneria aerospaziale:
Istituto di aerodinamica..................... 1 Facoltà di ingegneria:
Istituto di automatica (per calcolatori elettronici)....... 1 Facoltà di giurisprudenza:
Istituto di filosofia del diritto................ 1
UNIVERSITÀ DI SIENA
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di chimica biologica.................. 1
ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI
Facoltà di economia marittima:
Istituto di economia dei trasporti marittimi........... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 16. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;454#art-1