Art. 1

In vigore dal 5 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, con la quale sono stati istituiti, fra l'altro, nuovi posti di tecnici laureati per gli istituti universitari; Considerato che i posti di tecnico laureato di nuova istituzione sono cinquanta; Considerato il numero dei posti da riservare, ai sensi degli articoli 14 e 29 della predetta legge 3 giugno 1970, n. 380; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I trentotto posti di tecnico laureato istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970, con la legge 3 giugno 1970, n. 380, sono ripartiti come appresso: Numero dei posti UNIVERSITÀ DI BARI Centro di calcolo elettronico (per il servizio di meccanizzazione centrale)............................. 1 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Facoltà di chimica industriale: Istituto di chimica fisica e spettroscopia............ 1 UNIVERSITÀ DI CAMERINO Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di botanica....................... 1 Facoltà di giurisprudenza: Istituto di diritto della navigazione.............. 1 UNIVERSITÀ DI CATANIA Facoltà di agraria: Istituto di orticoltura e floricoltura.............. 1 Facoltà di scienze politiche: Istituto di scienze sociologiche................. 1 UNIVERSITÀ DI FIRENZE Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di endocrinologia e medicina costituzionale....... 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di geologia e paleontologia............... 1 Facoltà di giurisprudenza: Istituto di diritto agrario comparato.............. 1 Facoltà di lettere e filosofia: Istituto di storia dell'arte................... 1 UNIVERSITÀ DI MESSINA Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di clinica neurologica................. 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di chimica analitica.................. 1 UNIVERSITÀ DI MILANO Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di patologia speciale medica.............. 1 Facoltà di agraria: Istituto di industrie alimentari................. 1 Istituto di biochimica generale (laurea in scienze alimentari).. 1 Facoltà di medicina veterinaria: Istituto di zootecnica generale................. 1 UNIVERSITÀ DI NAPOLI Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di farmacologia..................... 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di chimica organica................... 1 Facoltà di ingegneria: Istituto di chimica industriale e impianti chimici........ 1 Facoltà di farmacia: Istituto di chimica farmaceutica II............... 1 Facoltà di agraria: Istituto di entomologia..................... 1 Istituto di coltivazioni arboree................. 1 Facoltà di medicina veterinaria: Istituto di patologia aviare................... 1 Facoltà di giurisprudenza: Istituto di procedura penale................... 1 Centro studi romanistici..................... 1 Istituto di diritto civile.................... 1 UNIVERSITÀ DI PADOVA Facoltà di agraria: Istituto di estimo rurale e contabilita............. 1 UNIVERSITÀ DI PERUGIA Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di chimica biologica.................. 1 UNIVERSITÀ DI PISA Facoltà di scienze politiche: Istituto di economia e finanza.................. 1 UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di clinica ostetrica I................. 1 Istituto di patologia medica II................. 1 Istituto di clinica dermatologica................ 1 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di chimica analitica II................. 1 Scuola di ingegneria aerospaziale: Istituto di aerodinamica..................... 1 Facoltà di ingegneria: Istituto di automatica (per calcolatori elettronici)....... 1 Facoltà di giurisprudenza: Istituto di filosofia del diritto................ 1 UNIVERSITÀ DI SIENA Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di chimica biologica.................. 1 ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI Facoltà di economia marittima: Istituto di economia dei trasporti marittimi........... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 16. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;454#art-1

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