Art. 1
In vigore dal 2 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Ernesto Ascione" di Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;
Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità d'esame;
Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Ernesto Ascione" di Palermo è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1971
SARAGAT
MARIOTTI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 114. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-19;1429#art-1