Art. 1

In vigore dal 12 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 78: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie l'insegnamento di "Letteratura moderna e contemporanea" muta denominazione in quella di "Letteratura italiana moderna e contemporanea". Art. 79: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia l'insegnamento di "Letteratura moderna e contemporanea" muta denominazione in quella di "Letteratura italiana moderna e contemporanea". Art. 80: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere l'insegnamento di "Letteratura moderna e contemporanea" muta denominazione in quella di "Letteratura italiana moderna e contemporanea". Art. 95: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "Radiazione cosmica". Art. 343: il primo comma è modificato nel modo seguente: "Alla scuola possono iscriversi coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie, in scienze naturali e biologiche ed in chimica e in chimica industriale conseguite in una università italiana. Possono essere ammessi al 2° corso allievi che pur non avendo frequentato il 1° corso dimostrino di possedere una particolare preparazione mediante una prova da sostenere di fronte ad una commissione costituita da tre insegnanti del corso". Art. 369: relativo alla scuola di specializzazione in patologia aviare è modificato nel modo seguente: "Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) Tecnologia dell'avicoltura (biennale); 2) Anatomia, istologia ed embriologia (semestrale); 3) Biochimica; 4) Fisiologia; 5) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio. Profilassi e polizia veterinaria (biennale); 6) Patologia generale applicata alla patologia aviare; 7) Patologia speciale e terapia (malattie infettive, malattie parassitarie, patologia dell'alimentazione, patologia dell'embrione, tossicosi); 8) Scienza dell'alimentazione; 9) Approvvigionamento dei prodotti avicoli; 10) Ispezione sanitaria dei prodotti avicoli". Art. 371: è modificato nel modo seguente: "Gli esami previsti per il 1° anno di corso sono i seguenti: 1) Anatomia, istologia ed embriologia; 2) Biochimica; 3) Fisiologia; 4) Tecnologia dell'avicoltura (1ª parte); 5) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio. Profilassi e polizia veterinaria (1ª parte). 6) Patologia generale applicata alla patologia aviare. Gli esami previsti per il 2° anno di corso sono i seguenti: 1) Tecnologia dell'avicoltura (2ª parte); 2) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio. Profilassi e polizia veterinaria (2ª parte); 3) Patologia speciale e terapia; 4) Scienza dell'alimentazione; 5) Approvvigionamenti dei prodotti avicoli;. 6) Ispezione sanitaria dei prodotti avicoli. Per essere ammessi a sostenere gli esami del 2° anno, gli allievi dovranno aver superato gli esami previsti per il 1° anno. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con approvazione del direttore della scuola, di fronte alla commissione di diploma costituita a norma dell'art. 172, primo comma, dello statuto della Università di Bologna". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 146. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-11;621#art-1

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