Art. 1
In vigore dal 10 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 101, 102 e 103, relativi alla "scuola di specializzazione in anestesiologia" che assume la denominazione di "scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 101. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso la clinica chirurgica, ed ha la durata di tre anni.
Direttore della scuola è il direttore della clinica chirurgica.
Alla scuola potranno essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di trentasette specializzandi.
Art. 102. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesiologia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
l'Internato.
Art. 103. - Non è concessa nessuna abbreviazione di corso, ad eccezione dei candidati che già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno, per ottenere il completamento.
Per accedere ai corsi successivi, è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi a carattere clinico o sperimentale.
Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 128. - Il corso della scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni ed è tenuto presso la clinica delle malattie nervose e mentali.
Alla scuola non potranno essere iscritti, complessivamente, più di cinque laureati in medicina e chirurgia, previa ammissione per titoli ed esame.
Art. 129. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (1°);
7) Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuro-radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia.
3° Anno:
1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia (2°);
3) Clinica psichiatrica (1°);
4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) Esami di laboratorio.
4° Anno:
1) Clinica psichiatrica (2°);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Art. 130. - L'internato è obbligatorio per l'intero anno scolastico presso la clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola. L'internato del 1°, 3° e 4° anno potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per anno per i medici che prestino servizio regolare in un ospedale psichiatrico.
L'internato per il 2° anno potrà essere ridotto a non meno di mesi 6 per i medici che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico e a non meno di mesi 5 per coloro che prestino regolare servizio in un reparto neurologico.
Non potranno accedere ai corsi superiori gli iscritti che non avranno superato gli esami del corso precedente.
Possono ottenere l'esonero di due anni gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile. Un anno di esonero possono ottenere gli specialisti in materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).
Tali esoneri possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione, e a giudizio del direttore della scuola.
Alla fine del corso il candidato dovrà presentare e discutere una tesi scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 54. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-11;470#art-1