Art. 1

In vigore dal 6 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Antichità preclassiche della Puglia; Storia della lingua latina; Storia della lingua greca; Filologia micenea; Storia delle religioni del mondo classico; Linguistica generale; Dialettologia italiana; Letteratura ispano-americana; Filologia slava; Filologia e critica dantesca; Geografia antropica ed economica; Storia dell'arte contemporanea; Storia dell'urbanistica; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia del cinema; Storia e tecnica del restauro. Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Sociologia; Filosofia della scienza; Logica ed epistemologia; Psicologia dell'età evolutiva; Storia della scienza e della tecnica; Storia delle religioni del mondo classico; Geografia antropica ed economica. Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Dialettologia italiana; Storia dell'arte medievale; Storia dell'arte contemporanea; Linguistica generale; Storia della critica letteraria; Storia contemporanea; Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici; Geografia economica; Filologia italiana; Storia e civiltà dell'estremo oriente. Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "civiltà dell'oriente antico" è soppresso e sostituito da quello di "storia e civiltà del vicino e medio oriente". Art. 29, relativo al corso di laurea in materie letterarie è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento scelto nell'ambito dell'indirizzo indicato nel piano di studi approvato dalla facoltà, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 17 e 18". Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Storia contemporanea; Dialettologia italiana; Filologia italiana; Filosofia del linguaggio; Storia della scienza. Art. 36, relativo al corso di laurea in pedagogia è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento scelto nell'ambito dell'indirizzo indicato nel piano di studi approvato dalla facoltà, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 17 e 18". Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Storia contemporanea; Dialettologia italiana; Filologia italiana; Letterature comparate; Linguistica generale; Linguistica applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 21. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-11;459#art-1

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