Art. 1
In vigore dal 16 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Micropaleontologia;
Paleobotanica;
Cristallografia;
Analisi mineralogiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 155. - PASQUALUCCI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-03;641#art-1