Art. 1
In vigore dal 28 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia della critica d'arte;
Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della critica d'arte;
Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 28 (già 26). - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Ai fini della propedeuticità degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------
Non si può essere ammessi | se non si è superato lo
a sostenere gli | esame di:
esami di: |
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Diritto amministrativo | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Diritto commerciale | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Diritto del lavoro | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Diritto della navigazione | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Diritto internazionale | Istituzioni di diritto privato;
| Istituzioni di diritto pubblico;
|
Economia e politica agraria | Economia politica I e II;
|
Economia politica II | Economia politica I;
| Matematica generale;
|
Matematica finanziaria I | Matematica generale;
|
Matematica finanziaria II | Matematica finanziaria I;
|
Politica economica e finanziaria | Statistica I -
| Economia politica I;
|
Ragioneria generale ed | Ragioneria generale ed
applicata II | applicata I;
|
Scienza delle finanze e | Economia politica I e II;
diritto finanziario |
|
Statistica II | Statistica I;
|
Tecnica bancaria e professionale | Ragioneria generale ed applicata
| I e II;
|
Tecnica industriale e | Merceologia - Ragioneria
commerciale | generale applicata I e II".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 12. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-03;446#art-1