Art. 1

In vigore dal 28 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia della critica d'arte; Storia del teatro e dello spettacolo. Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della critica d'arte; Storia del teatro e dello spettacolo. Art. 28 (già 26). - È abrogato e sostituito dal seguente: "Ai fini della propedeuticità degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella: --------------------------------------------------------------------- Non si può essere ammessi | se non si è superato lo a sostenere gli | esame di: esami di: | --------------------------------------------------------------------- Diritto amministrativo | Istituzioni di diritto privato; | Istituzioni di diritto pubblico; | Diritto commerciale | Istituzioni di diritto privato; | Istituzioni di diritto pubblico; | Diritto del lavoro | Istituzioni di diritto privato; | Istituzioni di diritto pubblico; | Diritto della navigazione | Istituzioni di diritto privato; | Istituzioni di diritto pubblico; | Diritto internazionale | Istituzioni di diritto privato; | Istituzioni di diritto pubblico; | Economia e politica agraria | Economia politica I e II; | Economia politica II | Economia politica I; | Matematica generale; | Matematica finanziaria I | Matematica generale; | Matematica finanziaria II | Matematica finanziaria I; | Politica economica e finanziaria | Statistica I - | Economia politica I; | Ragioneria generale ed | Ragioneria generale ed applicata II | applicata I; | Scienza delle finanze e | Economia politica I e II; diritto finanziario | | Statistica II | Statistica I; | Tecnica bancaria e professionale | Ragioneria generale ed applicata | I e II; | Tecnica industriale e | Merceologia - Ragioneria commerciale | generale applicata I e II". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 12. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-03;446#art-1

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