Art. 3
In vigore dal 13 feb 1972
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all' è stabilito nella misura di L. 123.030.000.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all' sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1971
SARAGAT
MISASI - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 30. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-16;1266#art-3