Art. 2
In vigore dal 19 mag 1971
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è rettificato nella sola parte relativa al posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli nel senso che il posto stesso deve intendersi, invece, attribuito alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I della stessa facoltà del medesimo ateneo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 163. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-26;216#art-2