Art. 1

In vigore dal 19 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il provvedimento del medico provinciale di Latina in data 5 marzo 1970, con il quale si attesta che l'infermeria denominata "Ospedale S. Maria salute degli infermi" di Cori non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità dell' dello statuto approvato con regio decreto 28 agosto 1878; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'infermeria denominata "Ospedale S. Maria salute degli infermi", con sede in Cori (Latina), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina; tre membri eletti dal consiglio comunale di Cori; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 agosto 1878. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1971 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 13. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-25;682#art-1

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