Art. 1
In vigore dal 19 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che il consorzio provinciale antitubercolare di Milano gestisce il sanatorio denominato "Fondazione Borromeo d'Adda Trivulzio" di Ornago;
Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 29 gennaio 1971, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il sanatorio "Fondazione Borromeo d'Adda Trivulzio" di Ornago è stato classificato ospedale provinciale per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132;
Visti i verbali in data 28 gennaio 1970 e 24 settembre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Fondazione Borromeo d'Adda Trivulzio", con sede in Ornago (Milano), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da:
Immobili:
Beni indicati negli allegati ai verbali in data 28 gennaio 1970 e 24 settembre 1970 della commissione citata nelle premesse.
Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi specificati nell'inventario allegato ai verbali sopradetti.
Il medico provinciale di Milano, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1971
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 27 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 15. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-25;681#art-1