Art. 1

In vigore dal 19 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il regio decreto 25 maggio 1931, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia "Monte di Pietà, spedale e confidenze" di Molfetta, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali; Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 30 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Molfetta è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Visto il verbale in data 11 settembre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Molfetta (Bari), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da: Immobili: Beni indicati nell'inventario allegato A) al verbale della commissione citata nelle premesse. Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, strumenti scientifici, titoli di Stato, canoni e censi, specificati negli allegati B, C, D, E al verbale sopradetto. Il medico provinciale di Bari, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1971. SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 3. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-25;680#art-1

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