Art. 1
In vigore dal 14 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1969, n. 876, con il quale l'ospedale civile "S. Giovanni Battista" di Foligno, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 1 giugno 1970, n. 563, con il quale l'infermeria "Ospedale civico" di Spello è stato dichiarato ente ospedaliero;
Viste le richieste di fusione dei due enti ospedalieri suddetti avanzate con delibera n. 20 in data 10 novembre 1970 dell'ente ospedaliero "Ospedale civico" di Spello e con delibera n. 246 in data 31 ottobre 1970 dell'ente ospedaliero ospedale civile "S. Giovanni Battista" di Foligno;
Visti gli atti tra i quali i pareri espressi a norma di legge;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno,
Decreta:
L'ente ospedaliero ospedale civile "S. Giovanni Battista", con sede in Foligno (Perugia), si fonde con l'ente ospedaliero "Ospedale civico", con sede in Spello (Perugia).
L'ente unico predetto, con sede in Foligno, assume la seguente denominazione "Ente ospedaliero generale provinciale del comprensorio di Foligno - Riuniti ospedali S. Giovanni Battista e dell'Unione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1971
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 82. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-25;488#art-1