Art. 1

In vigore dal 14 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 6 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto 18 dicembre 1969, n. 1248, con il quale il sanatorio "Teresio Borsalino" di Alessandria, è stato costituito in ente ospedaliero; Visto il proprio decreto 4 febbraio 1969, n. 180, con il quale l'ospedale "Opere pie ospitaliere" di Alessandria è stato dichiarato ente ospedaliero; Viste le richieste di fusione dei due enti ospedalieri suddetti avanzate con delibera n. 524 in data 20 ottobre 1970 dell'ente ospedaliero "Opere pie ospitaliere" di Alessandria e con delibera n. 33 in data 23 settembre 1970 dell'ente ospedaliero "Teresio Borsalino" di Alessandria; Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi a norma di legge; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ente ospedaliero "Teresio Borsalino", con sede in Alessandria, si fonde con l'ente ospedaliero "Opere pie ospitaliere", con sede in Alessandria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1971 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 102. - CARUSO
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