Art. 1
In vigore dal 1 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Firenze il 6 giugno 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-25;448#art-1