Art. 1
In vigore dal 2 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 5.2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Anatomia topografica;
Oncologia sperimentale;
Malattie del ricambio;
Ematologia;
Ottica fisiopatologica;
Medicina dello sport;
Fisiologia applicata;
Virologia;
Psico-farmacologia;
Tossicologia forense;
Ortognatodonzia;
Biochimica applicata;
Dermatologia sperimentale;
Traumatologia della strada;
Terapia fisica e riabilitazione;
Chirurgia geriatrica;
Neuropsichiatria infantile;
Tossicologia;
Lingua inglese;
Neuropatologia;
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
Fisiopatologia cardio-circolatoria;
Malattie dell'apparato cardio-vascolare;
Nefrologia medica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 101. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-22;364#art-1