Art. 1

In vigore dal 28 apr 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1737, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 24 settembre 1966 con il quale è stato istituito l'istituto professionale di Stato per il commercio "L. V. Bertarelli" di Milano; Veduto l'art. 2 del predetto decreto, nel quale la sezione di qualifica per accompagnatori turistici è stata erroneamente riservata ai soli alunni di sesso femminile; Considerata la necessità di rettificare opportunamente il predetto articolo; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: All'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1737, in luogo di "accompagnatrice turistica" devesi leggere "accompagnatore turistico". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1971 SARAGAT MISASI - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI - GAVA - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 17. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-22;1408#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo