Art. 1

In vigore dal 14 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'ente comunale di assistenza di Monza gestisce l'ospedale denominato "Villa Serena" con sede nel comune medesimo; Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 29 gennaio 1971 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Villa Serena" di Monza, è stato classificato ospedale provinciale per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132; Visto il verbale in data 24 luglio 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Villa Serena", con sede in Monza (Milano), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da: Immobili: complesso dell'ospedale "Villa Serena", con sede in Monza, dettagliatamente descritto negli allegati al verbale della commissione citata nelle premesse. Mobili: beni mobili, attrezzature, arredi indicati nell'inventario allegato al verbale sopra detto; Rapporti giuridici descritti negli allegati al verbale sopracitato. Il medico provinciale di Milano, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1971 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 144. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-11;625#art-1

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