Art. 1
In vigore dal 15 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) gestisce l'ospedale "S. Bernardino" sito nel comune medesimo;
Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 8 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "S. Bernardino" di Passignano sul Trasimeno è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti i verbali in data 9 novembre 1970 e 27 novembre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "S. Bernardino", con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) di cui alle premesse, è Costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è Costituito da:
Immobili:
Beni indicati nel verbale in data 9 novembre 1970 della commissione sopradetta.
Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi specificati nell'inventario allegato ai verbali citati nelle premesse.
Il medico provinciale di Perugia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1971
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 81. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-11;495#art-1