Art. 1

In vigore dal 15 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1962, registro n. 30 Interno, foglio n. 295, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia "Monte Iacoviello" di Santeramo in Colle, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali; Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 30 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Monte Iacoviello" di Santeramo in Colle è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visto il verbale in data 27 ottobre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Monte Iacoviello", con sede in Santeramo in Colle (Bari), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da: Immobili: Beni indicati nel verbale in data 27 ottobre 1970, e relativi allegati, della commissione citata nelle premesse Mobili: Attrezzature di cui agli inventari allegati al verbale sopradetto per un valore complessivo di L. 52.785.150; Titoli di rendita elencati negli inventari di cui sopra per un valore complessivo nominale di L. 110.463,98. Il medico provinciale di Bari, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1971 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 84. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-11;494#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo