Art. 1
In vigore dal 4 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Bergamo in data 9 febbraio 1970 con il quale si attesta che l'infermeria "O. P. ospedale Rota Giovan Carlo" di Almenno San Salvatore (Bergamo) non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 5 gennaio 1879;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'infermeria "O. P. ospedale Rota Giovan Carlo", con sede in Almenno San Salvatore (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Almenno San Salvatore;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 gennaio 1879.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1971
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 108. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-11;378#art-1