Art. 1
In vigore dal 30 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale Luigi Sacco sito in Milano (località Vialba);
Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 16 marzo 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale "Luigi Sacco di Milano-Vialba è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'INPS deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale sanatoriale "Luigi Sacco", con sede in Milano (località Vialba), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
A) Immobili:
Complesso immobiliare sito nei comuni di Milano (località Vialba) e di Bollate, quale risulta dalle allegate tavole planimetriche (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:
Nuovo catasto terreni del comune di Milano:
Foglio n. 8, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8-A, 9, 10 parte, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
Foglio n. 9 particelle 12, 7, 9, 10, 11, 26;
Nuovo catasto terreni del comune di Bollate:
Foglio n. 70, particelle 108 e 109; per un valore approssimativo complessivo di lire 9.062.000.000.
B) Mobili:
Mobili e attrezzature come risultano dalla "consistenza alla data del 4 dicembre 1969 del materiale d'inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'INPS di Milano".
Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale essendo questi privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'INPS.
I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.
All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.
Il medico provinciale di Milano nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1971
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 85. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-05;352#art-1