Art. 1

In vigore dal 23 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Venezia; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851, con il quale venne approvata la nuova tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, n. 1043, con il quale vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 1 dicembre 1970, numero 923, della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia con la quale sono state, tra l'altro, proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nei citati decreti del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851, e del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, n. 1043, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, la misura dei diritti stabiliti con i decreti medesimi viene modificata come segue: a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale, sono esenti per il primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione; b) per gli anni successivi, i diritti di quotazione sono così ridotti: del 70% nel secondo e terzo anno di quotazione; del 50% nel quarto e quinto anno di quotazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1971 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 184. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;227#art-1

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