Art. 1
In vigore dal 1 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro;
Vista la deliberazione del 28 agosto 1968 con la quale il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha determinato, su proposta dei consigli provinciali degli albi dei consulenti del lavoro, la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro, di cui all'art. 14, lettera d) ed all'art. 23, lettera b) della citata legge n. 1081;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del 29 agosto 1970, con la quale il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha sostituito la precedente deliberazione del 28 agosto 1968, adeguandola ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell'adunanza generale del 9 luglio 1970;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
È approvata la deliberazione del 29 agosto 1970, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulente del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1971
SARAGAT
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 204. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-22;256#art-1