Art. 1
In vigore dal 15 apr 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
Il consolato di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) ed il vice consolato di 2ª categoria in Las Palmas (Spagna) sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-20;1394#art-1