Art. 1
In vigore dal 21 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, e 23 ottobre 1970, n. 1148, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, per l'anno accademico 1970-71, tra le varie facoltà universitarie, centodue posti e nove posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti, istituiti dalla citata legge n. 62;
Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dai pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo per il normale incremento degli organici;
Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell' della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti, tra le facoltà di cui appresso, un nuovo posto di professore di ruolo per il normale incremento degli organici ed un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedra sovraffollata, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62:
Numero
dei posti
UNIVERSITA DI BARI
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di far-
macologia.................................... 1
UNIVERSITA DI MILANO
Facolta di medicina veterinaria.............. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-20;129#art-1