Art. 1
In vigore dal 25 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la relazione del consiglio delle valli Chisone e Germanasca confermata ed approvata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino, in data 31 marzo 1969 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana delle valli Chisone e Germanasca in provincia di Torino;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 19 maggio 1970;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio delle valli Chisone e Germanasca, esteso per circa ha. 60.996, in provincia di Torino - il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, comprensorio di bonifica montana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1971
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 82. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-18;728#art-1