Art. 1
In vigore dal 18 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 70 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1970;
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che le disponibilità al 1 novembre 1970 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ammontano a lire 101.306.290;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'anno finanziario 1970, il prelevamento di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), da versare al capitolo di entrata 561 "Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e corrispondentemente da iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 213 "Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)" degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della azienda medesima per l'esercizio predetto.
Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1970.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1971
SARAGAT
VIGLIANESI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 162. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-18;209#art-1