Titolo V
Art. 123
Abrogazione di norme
In vigore dal 17 mar 1971
A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo sono abrogate le seguenti norme:
a) gli , comma terzo, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
b) gli - punti 15), 16) e 17) - 28 e 29 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
c) gli - primo comma, 17 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
d) la legge 4 giugno 1962, n. 659;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1430;
f) il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni;
g) gli del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni.
Oltre a quanto espressamente previsto nel precedente comma, sono abrogate, con la medesima decorrenza, le altre norme legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-18;18#art-123