Art. 1

In vigore dal 24 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, è autorizzato il prelevamento di L. 2.000.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario: Ministero dell'interno: Cap. n. 2487. - Assegnazione stra- ordinaria per l'integrazione dei bi- lanci degli enti comunali di assi- stenza, ecc...........................................L. 850.000.000 Capitolo n. 2505. - Assistenza in natura, ecc............................................ " 150.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Capitolo n. 5875. - Spese per l'ap- prestamento dei materiali e per le necessita piu urgenti in caso di pub- bliche calamità, ecc................................ " 1.000.000.000 ---------------- L. 2.000.000.000 ---------------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato, alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 269. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-17;27#art-1

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