Art. 1

In vigore dal 14 ott 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che il consorzio provinciale antitubercolare di Firenze gestisce l'istituto sanatoriale "Aloigi Luzzi", con sede in Pratolino - Sesto Fiorentino (Firenze); Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'istituto sanatoriale "Aloigi Luzzi", di Pratolino - Sesto Fiorentino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale; Visti i verbali in data 29 ottobre 1968, 22 gennaio 1969, 12 febbraio 1969, 21 febbraio 1969 e 13 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Aloigi Luzzi", con sede in Pratolino - Sesto Fiorentino (Firenze), di cui alle premesse, è costituito ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: Immobili: Terreni e fabbricati siti nel comune di Sesto Fiorentino, indicati in catasto al foglio n. 12, particelle numeri 79, 78, 77, 76, 71, 72, 74, 73, 65, 81, 80, 87, 82, 83, 69, 84 parte e 75. Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi ecc., elencati nello inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, oltre ai beni indicati dalla commissione stessa nel verbale n. 5 in data 21 febbraio 1969. Il medico provinciale di Firenze, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 115. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-16;793#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo