Art. 1
In vigore dal 18 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 54, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
Art. 55. - Durata del corso di studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 56. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
Fondamentali del biennio:
1) Analisi chimico farmaceutica la (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica 1ª;
7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.
Fondamentali del triennio:
11) Analisi chimico farmaceutica 2ª (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica 3ª (analisi dei medicamenti); * 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica 1ª;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica 2ª;
**19) Chimica organica 2ª;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.
Insegnamenti complementari:
* 1) Microbiologia industriale farmaceutica;
2) Chimica delle sostanze naturali;
3) Scienza dell'alimentazione;
4) Chimica dei prodotti dietetici;
5) Chimica dei prodotti cosmetici;
6) Biologia molecolare;
7) Farmacologia molecolare;
8) Complementi di chimica tossicologica;
9) Impianti per laboratori galenici;
10) Prodotti dietetici;
11) Prodotti cosmetici.
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.
Art. 57. - Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve aver seguito e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta tra i corsi complementari. La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 30. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-16;293#art-1